1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) animali di affezione: ogni
animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione,
senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano,
nonch� quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la
riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicit�;
b) detentore: ogni soggetto
giuridico che, a qualunque titolo, � responsabile in ordine alla
custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua
sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei
suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'et�, il sesso, la
specie e la razza dell'animale;
c) allevamento di cani e gatti per
attivit� commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini
commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici e trenta
cuccioli per anno;
d) commercio di animali di
affezione: qualsiasi attivit� economica quale, ad esempio, i negozi di
vendita di animali, le pensioni per animali, le attivit� di
toelettatura, di addestramento e di allevamento;
e) colonia felina: due o pi� gatti
che vivono in libert� abitualmente in un determinato territorio, senza
che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente
alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati
referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al
Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. �
fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libert� deve essere
tutelato, curato, accudito e sterilizzato;
f) oasi felina: luogo
opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio
veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che consente
l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in
ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia
felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime
dell'oasi felina sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
g) gattile: struttura di ricovero
temporaneo dove sono somministrate cure ed � assicurata degenza o
osservazione sanitaria a gatti viventi in libert�, appartenenti o non a
colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24,
prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
h) struttura di ricovero e
custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e
gatti con la finalit� prioritaria dell'adozione e centro convenzionato
di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio
regionale.
Art. 3
�(Soggetti attuatori)
1. All'attuazione della presente
legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i
Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i
medici veterinari liberi professionisti della regione, con la
collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli
enti zoofili.