Legge regionale 11 ottobre 2012,n.20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
CAPO I
�DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalit� pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.
2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna il maltrattamento e l'abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, l'introduzione illecita di animali di affezione.
Art. 2
�(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonch� quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicit�;
b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, � responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'et�, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
c) allevamento di cani e gatti per attivit� commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici e trenta cuccioli per anno;
d) commercio di animali di affezione: qualsiasi attivit� economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attivit� di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
e) colonia felina: due o pi� gatti che vivono in libert� abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. � fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libert� deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;
f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed � assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libert�, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
h) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalit� prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.
Art. 3
�(Soggetti attuatori)
1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regione, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
CAPO II
�TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
Art. 4
�(Responsabilit� e doveri del detentore)
1. Chiunque detenga un animale di affezione � responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'et� e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, � vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di et�, salvo per necessit� certificate dal veterinario curante.
5. Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanit� pubblica), secondo le modalit� stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.
Art. 5
�(Divieti e prescrizioni)
2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne d� comunicazione, secondo le modalit� stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalit� di esenzione degli oneri a carico del detentore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.
4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla propriet�, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento � indicata la struttura presso la quale l'animale � ricoverato.
Art. 7
�(Strutture di ricovero e custodia)
1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonch� la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.
4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libert� all'interno di una colonia o di un'oasi felina.
5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture � tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15.
7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalit� di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il mantenimento degli animali, nonch� una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. � in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilit� da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario.
9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 279, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 9
�(Centri di recupero di animali esotici e pericolosi)
1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici, anche pericolosi.
2. A seguito di apposito bando di concorso, i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, che individua, tra le strutture idonee, la pi� qualificata.
4. La Regione, compatibilmente con le proprie disponibilit�, pu� erogare contributi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture, il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 8, comma 13, lettera a), L. R. 6/2013
2Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 13, lettera b), L. R. 6/2013
3Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 13, lettera c), L. R. 6/2013
Art. 13
�(Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali)
2. Il nulla osta di cui al comma 1 � rilasciato, su istanza del responsabile dell'attivit�, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo detenibile per specie, che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonch�, per le attivit� di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'et� minima per la cessione, tenuto conto della specie.
4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'et�, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ci� preposti.
5. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di detenzione, ricovero, benessere, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, nonch� il rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.
6. � vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di et� inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 5/2013
Art. 16
�(Ritrovamento, cattura e soppressione)
1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 , la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti � ammessa per finalit� di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumit� pubblica.
2. La cattura per le finalit� di cui al comma 1 � effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato.
3. La cattura � effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.
4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 25 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalit� di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 280, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 19
�(Programmi di informazione e di educazione)
1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilit� verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.
2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
4. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.
5. La Regione pu� altres� finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
Note:
1Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 281, comma 1, L. R. 26/2012
CAPO III
�TUTELA DEI GATTI LIBERI
Art. 23
�(Cura e gestione delle colonie feline)
1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.
2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.
3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilit� ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino � ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.
5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di propriet� o in concessione al Comune. L'accesso a zone di propriet� privata � subordinato al consenso del proprietario.
6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).
CAPO IV
�ANAGRAFE CANINA
Art. 27
�(Identificazione e registrazione dei cani)
1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalit� stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Il cane � identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 36 pu� prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.
3. Al detentore del cane � addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.
4. L'operazione di identificazione e di registrazione alla BDR � eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che pu�, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilit� per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purch� autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.
5. I veterinari, nell'esercizio dell'attivit� professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione alla BDR dell'animale.
6. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attivit� professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33.
Art. 28
�(Accesso ai dati dell'anagrafe canina)
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nella BDR, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
CAPO VI
�DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
�(Sanzioni)
2. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalit� previste dalla medesima legge.
Art. 39
�(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalit� previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, � autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unit� di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4480 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi".
2. Per le finalit� previste dal disposto di cui all'articolo 17, comma 4, � autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unit� di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Comuni per il finanziamento di interventi di sterilizzazione di animali".
3. Per le finalit� previste dal disposto di cui all'articolo 19, comma 5, � autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unit� di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamenti dei corsi di formazione per volontari delle associazioni ed enti per la tutela degli animali".
4. Per le finalit� previste dal disposto di cui all'articolo 35, comma 3, � autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unit� di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle associazioni di volontariato per le spese sostenute per l'attivit� di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline".
5.
In considerazione dell'abrogazione della legge regionale 39/1990 , disposta dall'articolo 38, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 1, fanno carico all'unit� di bilancio 7.2.2.1134 e al capitolo 4652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione � sostituita in " Contributi ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, per l'ammodernamento, l'acquisto nonch� la costruzione di nuove strutture di ricovero e custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione ".

6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 per complessivi 100.000 euro per l'anno 2012 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unit� di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7. AI fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilit� regionale), � autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unit� di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante prelievo di pari importo dall'unit� di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita n. 98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.